Il giudicato formatosi sulla sentenza che ha condannato il fideiussore al pagamento in forza della fideiussione copre, come dedotto e deducibile, la validità del contratto di garanzia, che di quella condanna costituisce antecedente logico necessario, sicché è inammissibile la successiva domanda con cui il fideiussore chiede di dichiarare la nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 l. 287/1990, anche se la questione della conformità del contratto allo schema ABI non è stata trattata nel primo giudizio [fideiussione omnibus del 1999 a garanzia dei debiti di una s.r.l.; precedente sentenza, non impugnata, di condanna della garante al pagamento dell’importo massimo garantito, pronunciata dopo che essa aveva disconosciuto la fideiussione ed eccepito la liberazione ex art. 1956 c.c.; domanda di nullità antitrust dichiarata inammissibile].
La fideiussione specifica rilasciata a garanzia di un mutuo ipotecario e stipulata dopo il periodo 2002-2005 esula, per ragioni sia temporali sia di contenuto, dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, che riguarda le sole fideiussioni omnibus, sicché la relativa domanda di nullità antitrust ha natura stand alone e chi la propone deve provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale all’epoca della sottoscrizione e nel mercato di riferimento.
Un unico modulo contrattuale di altra banca, risalente al mese di sottoscrizione della garanzia, è inidoneo a dimostrare una prassi applicativa uniforme dello schema ABI estesa al territorio nazionale e, se privo della clausola di pagamento a prima richiesta senza eccezioni o anche in caso di opposizione del debitore, è inidoneo anche a provare un’intesa anticoncorrenziale nel mercato dei contratti autonomi di garanzia.
Quando il garante è tenuto a pagare a semplice richiesta scritta, l’onere imposto al creditore dall’art. 1957 c.c. è soddisfatto dalla richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al garante o al debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, sicché, se la richiesta è tempestiva, manca l’interesse del garante a far dichiarare la nullità parziale della clausola di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c., perché la garanzia non potrebbe comunque considerarsi estinta.
Il garante non ha interesse a ottenere la declaratoria di nullità della fideiussione quando il creditore ha riconosciuto che la garanzia a proprio favore non sussiste più, perché da tale pronuncia egli non potrebbe conseguire alcun vantaggio concreto e giuridicamente apprezzabile.
La clausola che obbliga il garante a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, unita a quella che esclude ogni eccezione relativa al momento in cui la banca recede dai rapporti con il debitore, qualifica il negozio come contratto autonomo di garanzia, perché incompatibile con l’accessorietà propria della fideiussione, salva un’evidente discrasia con l’intero contenuto della convenzione negoziale.
Il giudicato sostanziale copre il dedotto e il deducibile, estendendosi alle questioni e alle ragioni, anche non dedotte, che costituiscono premessa necessaria e fondamento logico-giuridico della decisione, e preclude tanto un nuovo giudizio tra le stesse parti sul medesimo rapporto, fondato su ragioni che potevano essere fatte valere nel primo giudizio o in sede di gravame, quanto il rilievo d’ufficio della nullità del contratto sulla cui validità si sia formato il giudicato, anche implicito.
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell’illecito antitrust soltanto nelle cause follow-on relative a fideiussioni omnibus stipulate nel periodo oggetto dell’istruttoria, mentre nelle cause stand alone il garante deve allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, compreso il carattere uniforme dell’applicazione delle clausole contestate.
I contratti di fideiussione stipulati a valle di intese contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 e con l’art. 101 TFUE sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3, l. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema costituente l’intesa vietata, e l’estensione della nullità all’intero contratto, che ha carattere eccezionale e non è rilevabile d’ufficio, richiede che chi vi ha interesse provi che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza la parte colpita da nullità.
La domanda di risarcimento del danno fondata sulla nullità antitrust della fideiussione va rigettata quando la nullità non è accertata e chi la propone non ha neppure allegato gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria.