Il gestore uscente di un servizio affidato da un ente pubblico, il cui rapporto sia venuto meno per effetto della sentenza del giudice amministrativo che ha dichiarato illegittima la proroga tecnica e inefficace il contratto, non può ottenere in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. l’inibitoria della consegna degli impianti al nuovo affidatario, perché in assenza di un vincolo negoziale efficace le clausole del capitolato tecnico della convenzione originaria non producono effetti vincolanti tra le parti, mentre la consegna degli impianti è dovuta dall’ente in adempimento del contratto stipulato con l’aggiudicatario all’esito della procedura di evidenza pubblica [Servizio Integrato Energia degli edifici di un Comune, affidato in adesione a convenzione Consip e proseguito mediante proroghe, poi riaffidato a un raggruppamento temporaneo di imprese, con richiesta del precedente gestore di inibire la consegna degli impianti].
Il periculum in mora necessario per inibire in via cautelare la consegna degli impianti al nuovo gestore di un servizio non è attuale quando gli impianti risultano già consegnati e il nuovo gestore ha avviato la fornitura, perché il rischio di danno grave e irreparabile deve ritenersi ormai superato; a tal fine non assume rilievo l’esigenza del precedente gestore di procedere a una ricognizione degli impianti prima del subentro.
La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte che ha agito o resistito in giudizio, perché far valere una pretesa che si riveli infondata non è di per sé condotta rimproverabile e l’istituto, al pari dell’abuso del processo, ha carattere eccezionale e residuale, in coerenza con il diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost.