Il ricorso d’urgenza con cui il socio non amministratore di s.r.l. chiede, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., la consegna di copia di documenti contabili della società va rigettato per difetto di fumus boni iuris quando la società allega, con riscontro documentale, di avere già consegnato la documentazione richiesta e che una delle poste contabili indicate non esiste, e il socio si limita a negare genericamente l’avvenuta consegna [socia al 50% di s.r.l.; richiesta dei dettagli di più conti contabili degli ultimi cinque anni e degli estratti conto bancari; documenti già trasmessi ai consulenti della socia e in parte da lei prodotti in un ricorso ex art. 2409 c.c.; conto relativo ai compensi dell’amministratore inesistente perché nessun compenso è stato mai deliberato].
Il diritto di informazione e controllo previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. è un diritto potestativo di natura autonoma che spetta a ogni socio non amministratore di s.r.l. indipendentemente dall’entità della partecipazione e consente di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione e di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali, perché risponde all’esigenza del socio estraneo alla gestione di acquisire le informazioni utili a controllare l’attività dell’organo amministrativo, anche in vista dell’azione sociale di responsabilità e della domanda di revoca dell’amministratore.
Il diritto del socio non amministratore di s.r.l. di accedere alla documentazione sociale può essere tutelato in via cautelare mediante provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. a contenuto condannatorio, perché mancano rimedi cautelari tipici idonei a presidiarlo in modo pieno ed efficace.