La comunicazione all’associazione dell’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita impedisce, per una sola volta, ai sensi dell’art. 8 d.l. 132/2014, la decadenza dall’impugnazione della delibera di esclusione dell’associato prevista dall’art. 24 c.c., sicché, se l’invito non è accettato nel termine di cui all’art. 4, comma 1, d.l. 132/2014, dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell’invito decorre un nuovo termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale [associato escluso da un’associazione di pensionati di un istituto bancario che, avuta conoscenza della delibera nell’aprile 2016, comunica all’associazione l’invito alla negoziazione assistita il 22 luglio 2016 e notifica l’atto di citazione nel dicembre 2016].
Chi impugna la delibera di esclusione da un’associazione ha l’onere di indicare le ragioni concrete dell’invalidità e la norma, di legge o statutaria, che si assume violata, sicché la domanda va rigettata quando si limita ad affermare genericamente che l’esclusione può essere deliberata solo per gravi motivi da comunicare, che la delibera è annullabile perché contraria alla legge e affetta da nullità o inesistenza e che l’esclusione non è stata preceduta da una specifica contestazione degli addebiti, senza indicare la norma che imporrebbe tale contestazione.
Il richiamo espresso, nella delibera di esclusione, alla disposizione dello statuto su cui essa si fonda consente all’associato di individuare le norme statutarie poste a base della decisione e, quindi, le ragioni della sua esclusione, sicché la censura di insufficiente specificazione dei motivi è infondata se l’associato non indica la norma, di legge o statutaria, che imporrebbe una maggiore specificazione.
Il giudice d’appello che riforma la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità della domanda per decadenza deve esaminarne direttamente il fondamento nel merito.
In caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice d’appello liquida le spese di entrambi i gradi in base all’esito complessivo della lite, sicché è sostanzialmente soccombente, e va condannato alle spese del doppio grado, l’associato che ottiene la riforma della declaratoria di inammissibilità della propria domanda ma ne subisce il rigetto nel merito.