In tema di fideiussione omnibus stipulata dopo il periodo considerato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, grava sul garante che ne deduce la nullità, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale cui abbia aderito la banca e l’uniformità nella predisposizione delle clausole censurate da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo della fideiussione contestata, perché quel provvedimento costituisce prova privilegiata soltanto per il periodo coperto dall’istruttoria, compreso tra l’ottobre 2002 e il maggio 2005 [fideiussione omnibus rilasciata nel 2008 da due garanti persone fisiche per le obbligazioni di una s.a.s., riproduttiva degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI; domanda di nullità parziale rigettata per difetto di prova dell’intesa nel 2008].
La produzione di copie di alcuni contratti di fideiussione omnibus, stipulati prevalentemente in anni successivi a quello della garanzia contestata, e la richiesta di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. dei contratti di alcuni istituti di credito non bastano a provare la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale dopo l’accertamento della Banca d’Italia, perché si tratta di documentazione limitata ad alcuni istituti e ad alcuni contratti, sicché l’istanza di esibizione può essere ritenuta irrilevante.
Il cessionario che si afferma successore a titolo particolare del creditore in forza di una cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 385/1993 non prova l’inclusione del credito controverso nell’operazione, a fronte della specifica contestazione del garante, producendo soltanto l’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che individua i crediti ceduti con criteri generici, quali la tipologia dei rapporti, l’arco temporale di insorgenza e la classificazione a sofferenza, senza depositare il contratto di cessione.
Chi si afferma successore a titolo particolare del creditore in virtù di una cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 385/1993 ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito controverso nell’operazione di cessione, fornendo così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che questa sia stata riconosciuta, esplicitamente o implicitamente, dall’altra parte del rapporto.