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Corte d'appello di Roma, 9 Dicembre 2025, n. 7397/2025

Fideiussioni e intesa antitrust, condizioni del conto corrente e prova delle anticipazioni su fatture

Corte d'appello di Roma, 9 Dicembre 2025, n. 7397/2025
Fideiussioni e intesa antitrust, condizioni del conto corrente e prova delle anticipazioni su fatture

La mera riproduzione, in fideiussioni rilasciate alcuni anni dopo il periodo considerato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, delle clausole sanzionate da tale provvedimento non prova che le garanzie siano espressione di un’intesa anticoncorrenziale tra banche ancora in atto, e la sola produzione del provvedimento, in mancanza di allegazioni e di richieste di prova sulla perdurante esistenza dell’intesa, è del tutto insufficiente a fondare la nullità delle fideiussioni [fideiussioni rilasciate nel 2009 dagli amministratori di una s.r.l. a garanzia dei debiti della società verso la banca per conto corrente e conti anticipi, con eccezione di nullità sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale di primo grado].

L’accordo di apertura di credito in conto corrente che menziona tassi con capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e limiti di diverse linee di fido non prova le condizioni del rapporto di conto corrente, quali i tassi attivi e la relativa capitalizzazione, le spese e i giorni di valuta, perché si tratta di poste proprie del conto corrente ed estranee all’apertura di credito, sicché la banca che non produca il contratto di conto corrente, né dimostri con conteggi specifici la corrispondenza degli interessi globalmente addebitati alle condizioni dell’apertura di credito, non assolve l’onere di provare le condizioni economiche contestate dal correntista.

Le richieste di anticipazione sottoscritte singolarmente dal cliente, con allegata copia della fattura, e le distinte su modulo della banca recanti l’importo anticipato, il conto anticipi di riferimento, il tasso corrispondente a quello delle lettere di apertura del conto tecnico e il termine di pagamento provano l’erogazione delle somme quando gli importi coincidono per ammontare e valuta con gli accrediti sul conto corrente e non risultano successivamente addebitati, sicché, a fronte della specifica allegazione dell’inadempimento da parte della banca, spetta al cliente e ai garanti allegare e provare che il debitore ceduto o il correntista abbiano pagato.

Quando i conti anticipi su fatture sono conti meramente tecnici e tutti gli addebiti e gli accrediti effettivi sono regolati sul conto corrente ordinario, gli addebiti per interessi e commissioni relativi alle anticipazioni, annotati sul conto corrente in importi globali calcolati trimestralmente senza specifica evidenza contabile delle singole voci, vanno stornati nella ricostruzione del saldo.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della dichiarazione della banca di adeguamento alla disciplina sulla reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi non basta a giustificare l’addebito di interessi capitalizzati trimestralmente, tanto più quando il rapporto, secondo la stessa prospettazione della banca, è sorto successivamente a tale pubblicazione e il contratto di conto corrente non è stato prodotto.

Quando il correntista ha contestato le condizioni contrattuali applicate dalla banca, questa ne deve fornire la prova, e a tal fine è irrilevante che il correntista abbia evidenziato soltanto dopo la consulenza tecnica d’ufficio l’inidoneità del documento prodotto a dimostrarle.

Il fideiussore per obbligazioni future che sia componente del consiglio di amministrazione della società garantita non è liberato ai sensi dell’art. 1956 c.c. per la concessione di ulteriore credito senza la sua autorizzazione, perché, a maggior ragione del socio, è in grado di conoscere la situazione economica della società debitrice e la sua eventuale ignoranza colpevole non può giustificare un obbligo sostitutivo di vigilanza e controllo a carico della banca.

Nel giudizio in cui il curatore fa valere un credito del fallito, il debitore può opporre in compensazione il proprio controcredito verso il fallito per ottenere il rigetto totale o parziale della domanda, mentre la sua domanda di accertamento o di condanna per l’importo che residua a suo favore dopo la compensazione è improcedibile, perché deve essere proposta nelle forme dell’accertamento del passivo di cui agli artt. 93 ss. l. fall.

Data Sentenza: 09/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary
Relatore: Marina Tucci
Registro: RG 1080 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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