Nella s.r.l. la delibera di scioglimento della società priva di efficacia, ai sensi dell’art. 2473, ultimo comma, c.c., il recesso già esercitato dal socio, senza che operi il termine di novanta giorni previsto per la s.p.a. dall’art. 2437-bis, ultimo comma, c.c., sicché il socio receduto, anche quando la legittimità del recesso sia ancora controversa in giudizio, riacquista la pienezza dei diritti sociali, compreso il diritto di controllo di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., mentre il suo diritto alla liquidazione della quota si converte nel diritto alla quota di liquidazione, da soddisfare dopo il pagamento dei debiti sociali e soltanto se residua un attivo da ripartire [soci receduti nel 2011, con giudizio sulla legittimità del recesso pendente in Cassazione, ammessi al voto sulla delibera di scioglimento del 2024 e poi privati dal liquidatore dell’accesso ai documenti sociali; tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c.].
Lo scioglimento della s.r.l. non limita il diritto di controllo del socio di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., perché la fase di liquidazione impone al liquidatore una gestione liquidatoria ma non gli consente di escludere i soci, ai quali spetta il controllo sull’operato del liquidatore fino all’approvazione, che deve essere informata e consapevole, del bilancio finale di liquidazione.
Il diritto di controllo del socio di s.r.l. si estende a tutti i libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione, anche se detenuti da terzi, e non incontra limiti derivanti da esigenze di riservatezza della società, perché il socio è soggetto intraneo all’ente.
Nel procedimento d’urgenza volto all’esercizio del diritto di controllo del socio di s.r.l. il periculum in mora sussiste in re ipsa, perché il diritto ha contenuto non patrimoniale ma funzione patrimoniale e il suo ingiustificato differimento lede direttamente il controllo sull’amministrazione e l’esercizio delle iniziative giudiziarie connesse, quali l’impugnazione del bilancio e le azioni di responsabilità o di revoca degli amministratori o dei liquidatori, cagionando un pregiudizio difficilmente riparabile.
Il recesso del socio di s.r.l., quale atto unilaterale recettizio, ha efficacia immediata dal momento in cui la relativa dichiarazione perviene nella sfera di conoscenza della società, perché con esso la posizione del socio si trasforma in un mero diritto di credito alla liquidazione della partecipazione, con la conseguenza che il socio receduto perde la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, compreso il diritto di controllo di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., anche se invocato al solo fine di verificare i presupposti della corretta liquidazione della quota, la cui tutela è affidata agli strumenti previsti dall’art. 2473 c.c., tra i quali la stima del valore della quota da parte di un esperto in caso di disaccordo.