L’immagine che ritrae dall’alto una nota località turistica al tramonto è una semplice fotografia tutelata dagli artt. 87 ss. l. 633/1941, e non un’opera fotografica dotata di carattere creativo ai sensi dell’art. 2, n. 7, della stessa legge, quando soggetto, inquadratura e momento dello scatto rientrano in un repertorio visivo ampiamente sfruttato e non esprimono una rilettura personale dell’autore né una carica espressiva capace di attribuire al paesaggio un significato che trascenda la realtà raffigurata. La prospettiva aerea ottenuta con un drone e la panoramicità della visione sono infatti meri dati tecnici, e il tramonto è un tema ricorrente della fotografia, soprattutto in contesti turistici [fotografia aerea di un’isola al tramonto, realizzata con drone da un fotografo professionista e pubblicata senza consenso a corredo di un articolo su un portale web, dopo l’eliminazione della fascia recante il nome dell’autore e l’anno dello scatto].
L’editing professionale di una fotografia, quando non trasfigura totalmente la realtà rappresentata, è una fase accessoria e subordinata rispetto agli elementi centrali dello scatto, cioè soggetto, inquadratura e momento. Se questi sono privi di carica creativa, la post-produzione non basta da sola a elevare una semplice fotografia al rango di opera dell’ingegno.
È abusiva ai sensi dell’art. 90 l. 633/1941 la riproduzione non autorizzata su un sito internet di una semplice fotografia che reca il nome del fotografo e l’anno di produzione, anche quando l’utilizzatore l’ha pubblicata tagliando volutamente la parte dell’immagine che riporta tali indicazioni.
Il danno patrimoniale del fotografo professionista per la pubblicazione abusiva di una semplice fotografia su un sito internet, anche per un tempo limitato, è pari almeno al prezzo del consenso che egli avrebbe chiesto per l’utilizzazione. La congruità di tale prezzo può essere valutata alla luce delle somme pagate in via transattiva da altri utilizzatori abusivi della stessa immagine. Il danno comprende inoltre, come danno emergente, le spese legali stragiudiziali sostenute per la diffida che ha indotto l’utilizzatore a cessare la violazione.
Per la semplice fotografia il danno non patrimoniale risarcibile per l’utilizzazione abusiva è circoscritto alle conseguenze morali dell’eliminazione dolosa delle indicazioni del nome dell’autore e della data di produzione, e va liquidato in via equitativa.
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno sono dovuti gli interessi previsti dall’art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza, momento in cui l’obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta.