La nullità parziale per contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), legge 287/1990 delle clausole di reviviscenza, di deroga all’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia all’invalidità dell’obbligazione principale non si estende alla fideiussione specifica prestata a garanzia di un singolo finanziamento, perché l’accertamento dell’intesa compiuto dalla Banca d’Italia con il provvedimento 55/2005 riguarda soltanto lo schema della fideiussione omnibus, sicché il garante che ne deduca la nullità deve allegare e provare l’esistenza, all’epoca della sottoscrizione, di un’intesa anticoncorrenziale relativa alle fideiussioni specifiche, non bastando la mera coincidenza testuale delle clausole con quelle dello schema uniforme [fideiussione fino a 75.600 euro prestata nel 2015 da una persona fisica a garanzia di un mutuo chirografario di 63.000 euro concesso da una banca a una società a responsabilità limitata poi fallita, ritenuta valida con condanna del garante al pagamento del residuo di 32.010,30 euro, mentre la coeva fideiussione omnibus fino a 228.000 euro è stata dichiarata parzialmente nulla].
La fideiussione omnibus che riproduce le clausole dello schema uniforme di fideiussione bancaria dichiarate in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), legge 287/1990 è parzialmente nulla, ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., limitatamente a tali clausole e salvo che risulti una diversa volontà delle parti, e il venir meno della deroga convenzionale all’art. 1957 c.c. comporta la decadenza della banca dal diritto verso il fideiussore quando essa non abbia avviato azioni giudiziali per il recupero del credito entro sei mesi dalla revoca degli affidamenti e dal recesso dai rapporti garantiti.
La clausola che obbliga il garante a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi e accessori non basta a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia quando non escluda l’opponibilità delle eccezioni relative al rapporto garantito e il testo richiami costantemente la figura della fideiussione, e nel dubbio va preferita la qualificazione come fideiussione perché si tratta del tipo legale, perché il modulo è predisposto dalla banca e opera l’art. 1370 c.c. e perché il garante non rilascia garanzie autonome a titolo professionale.
L’erronea indicazione dell’ISC o del TAEG in un contratto di finanziamento non comporta la nullità parziale prevista dall’art. 117, commi 6 e 7, TUB, perché l’indicatore ha funzione meramente informativa e non fissa alcuna condizione economica applicabile al rapporto, mentre la sostituzione ex lege prevista dall’art. 125-bis TUB opera soltanto nel credito ai consumatori entro i limiti dell’art. 122 TUB, sicché fuori da tale ambito il cliente può ottenere solo il risarcimento del danno provando che, informato correttamente del costo complessivo, non avrebbe stipulato il contratto.
Il piano di ammortamento alla francese a rate costanti non viola il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. e all’art. 120, comma 2, TUB né rende indeterminato l’oggetto del mutuo, perché la quota interessi di ciascuna rata è calcolata al tasso nominale pattuito sul solo capitale residuo e l’importo della rata discende matematicamente da somma mutuata, tasso, durata e numero delle rate, sicché le regole di trasparenza non impongono di illustrare regimi finanziari alternativi quando il contratto esplicita il metodo di ammortamento.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il credito della banca derivante da rapporti di conto corrente è provato anche nei confronti del fideiussore quando la certificazione del saldo rilasciata ai sensi dell’art. 50 TUB è corredata dagli estratti conto integrali dei rapporti, che documentano tutte le erogazioni e l’esatto ammontare del debito.