Nella fideiussione a prima richiesta, anche quando la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. sia nulla perché conforme a un’intesa restrittiva della concorrenza e la norma torni applicabile, l’onere del creditore di proporre le proprie istanze entro sei mesi è soddisfatto dalla richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore e al fideiussore, senza necessità di un’azione giudiziale, perché un adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio non sarebbe più a prima richiesta, sicché la diffida inviata insieme alla revoca degli affidamenti impedisce la decadenza e rende irrilevante stabilire se la garanzia sia una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia [garanzia di 20.000 euro rilasciata nel 2011 dall’amministratore della società correntista, con obbligo di pagare a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, a garanzia del saldo passivo di conto corrente azionato in via monitoria per circa 21.500 euro dalla cessionaria in blocco del credito].
Il termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza delle singole prestazioni solo quando il debito garantito sia ripartito in scadenze periodiche, sicché, per il saldo debitore di un’apertura di credito in conto corrente, in mancanza di prova di tale ripartizione, il termine non può farsi decorrere dalle singole scadenze ma dalla scadenza dell’intero rapporto.
L’appello soddisfa il requisito di specificità dei motivi previsto dall’art. 342 c.p.c. quando individua il capo della sentenza impugnato, indica gli errori di giudizio attribuiti al primo giudice e li riferisce alla ratio decidendi, come accade quando il garante censura la qualificazione della garanzia come contratto autonomo, dalla quale il primo giudice ha fatto discendere l’assorbimento delle questioni sulla nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e sulla decadenza del creditore, e chiede la riforma di quel capo.