Nell’azione di responsabilità promossa dalla curatela contro l’amministratore che abbia proseguito l’attività dopo la perdita del capitale, il risarcimento, quando non sia possibile individuare il danno prodotto dalle singole condotte, non può superare l’intero deficit accertato nella procedura concorsuale, pari al passivo ammesso comprensivo delle insinuazioni tardive, perché l’azione mira a reintegrare il patrimonio sociale a garanzia di soci e creditori, sicché il limite vale anche per l’azione sociale se i soci coincidono con i soggetti chiamati a rispondere e un danno maggiore, anche per spese in prededuzione, deve essere specificamente provato [fallimento di una s.r.l. di gestione alberghiera, con condanna dell’amministratore ridotta in appello da 2.902.732 euro, calcolati sulla differenza tra i patrimoni netti, a 2.085.320,86 euro di passivo ammesso].
La prescrizione dell’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale diviene oggettivamente conoscibile dai creditori, sicché non rileva l’approvazione del bilancio che espone un patrimonio netto negativo quando l’amministratore abbia poi simulato il ripianamento delle perdite da parte dei soci, omettendo di riportarle nei bilanci successivi fino a una tardiva scrittura di rettifica, né rilevano istanze di fallimento, decreti ingiuntivi o tentativi di esecuzione non soggetti a pubblicità, e il termine può allora decorrere dal deposito della domanda di concordato preventivo, mentre è inammissibile il motivo d’appello che ripropone l’eccezione senza censurare tale ratio.
L’amministratore della società fallita risponde verso la curatela del valore dei crediti sociali indicati in bilancio che non è stato possibile recuperare per la mancata consegna della relativa documentazione, perché l’art. 86, comma 1, lett. c), l.fall., in raccordo con gli artt. 14 e 16 l.fall., impone all’imprenditore di consegnare al curatore le scritture contabili e ogni altro documento utile alla ricostruzione dell’attività e alla verifica della recuperabilità dei crediti senza che sia onere del curatore richiederli, e la produzione in giudizio di un mero elenco dei debitori, privo di indicazione della natura e della causale dei crediti, è tardiva e priva di valore probatorio.
Il danno cagionato ai creditori sociali dall’amministratore che abbia eseguito un pagamento preferenziale è pari all’importo pagato al creditore, al netto di quanto la curatela abbia recuperato da quest’ultimo in via transattiva sulla pretesa revocatoria, presumendosi che a quel creditore nulla sarebbe spettato in sede di riparto, mentre la transazione conclusa con l’accipiens non libera l’amministratore, perché i due rapporti hanno presupposti diversi, fondati l’uno sulla revocabilità del pagamento e l’altro sulla responsabilità per mala gestio.
La curatela che agisca per la violazione dell’obbligo di gestione conservativa dopo la perdita del capitale deve allegare e provare le iniziative che, successivamente alla causa di scioglimento, abbiano comportato l’assunzione di nuovo rischio economico al di fuori di una logica conservativa e le conseguenze negative sul patrimonio sociale al netto dei ricavi, ma, una volta accertati dalla consulenza tecnica la prosecuzione ordinaria dell’attività e il progressivo aumento delle perdite, è generica la contestazione dell’amministratore che deduca una cessazione di fatto dell’attività smentita dai pagamenti eseguiti negli anni successivi.
È legittima la condanna in solido alle spese di lite di più amministratori chiamati a rispondere di condotte diverse nell’unico giudizio di responsabilità instaurato nei confronti di ciascuno, ma nei rapporti interni ciascuno risponde delle spese nei limiti della condanna di merito subita.