Quando l’imprenditore individuale conferisce la propria azienda in una società, il contratto di associazione in partecipazione stipulato per l’esercizio dell’impresa e ancora in corso di esecuzione si trasferisce alla conferitaria ai sensi dell’art. 2558 c.c., sicché i debiti che ne derivano, inclusi il rimborso degli apporti e la quota di utili spettante all’associato, restano estranei al regime dell’art. 2560 c.c. e fanno capo esclusivamente alla società, mentre il conferente, divenuto socio, risponde solo dei debiti già maturati prima del conferimento [imprenditore edile individuale che nel 2011 associa una s.r.l., con apporto di capitale e utili al 50%, nella costruzione di un complesso residenziale e nel 2012 conferisce l’impresa in una s.r.l. neocostituita a lavori e vendite ancora in corso, con riforma della condanna solidale della persona fisica al rimborso di apporti per circa 468.000 euro e al pagamento di utili per circa 252.000 euro].
L’art. 2558 c.c. si applica, in via di interpretazione estensiva, a ogni ipotesi di sostituzione di un imprenditore a un altro nell’esercizio dell’impresa, compreso il conferimento dell’azienda individuale in una società di persone o di capitali, e a tal fine è irrilevante che l’impresa individuale non abbia soggettività distinta dal suo titolare, perché il conferimento non determina l’estinzione di un soggetto giuridico ma incide sull’oggetto conferito e sui rapporti a esso inerenti, che passano alla conferitaria.
Il contratto di associazione in partecipazione non ha carattere personale ai fini dell’art. 2558, comma 1, c.c., perché si qualifica per il nesso sinallagmatico tra l’attribuzione all’associato di una quota degli utili dell’impresa o dell’affare e l’apporto strumentale da questi conferito, sicché, in mancanza di un divieto pattizio di cessione e di recesso dell’associato per giusta causa entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, l’acquirente o il conferitario dell’azienda subentra nel contratto.
Quando la sentenza che accerta un credito nei confronti di una società, pronunciata prima del fallimento e non ancora passata in giudicato, è stata impugnata dalla società in bonis, il curatore ha l’onere di proseguire il giudizio di impugnazione ai sensi dell’art. 96, comma 2, n. 3), l.fall., sicché, se il curatore, cui sia stato ritualmente notificato l’atto di riassunzione, non si costituisce, l’appello proposto dalla società poi fallita è improcedibile e la sentenza di condanna passa in giudicato ed è opponibile al fallimento.
In caso di fallimento di una parte l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, comma 3, l.fall., ma il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione è portata a conoscenza di ciascuna parte, sicché è irrilevante che l’amministratore della società fallita, parte del giudizio anche in proprio, abbia avuto aliunde conoscenza anteriore del fallimento, mentre nei processi con pluralità di parti l’evento interruttivo e l’eventuale tardività della riassunzione riguardano solo il rapporto processuale della parte colpita.