La violazione del divieto di concorrenza statutario comporta una lesione diretta del patrimonio della società e legittima la stessa alla proposizione dell’azione di risarcimento dei danni, la quale è diretta a far valere la responsabilità dell’amministratore, per la violazione di un dovere (il non fare concorrenza) inerente la sua carica. Pertanto, la relativa azione deve essere qualificata come azione di responsabilità nei confronti di un componente dell’organo amministrativo rientrante tra le controversie di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. 168/2003.