La gravità della condotta tenuta dal socio di cooperativa – e, pertanto, la sua idoneità a giustificare l’esclusione del socio stesso dalla società – non può essere esclusa dalla sola circostanza che essa abbia costituito una “reazione” ad altrettante (presunte) condotte illegittime tenute dal consiglio d’amministrazione nei confronti del socio escluso.