Nel contratto di coesistenza tra segni distintivi il cui equilibrio si fondi su accorgimenti di differenziazione minimi [aggiunta di lettere al nome comune, identità di caratteri e colore], le parti sono tenute a uniformare i propri comportamenti a un livello molto elevato di correttezza, tale da evitare che anche in via indiretta si possano generare o anche solo avallare fraintendimenti ed equivoci. Viola il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto la parte che, a fronte di un uso del segno da parte di terzi [rivenditori, catene distributive, organi di stampa] reiteratamente difforme dalle pattuizioni, trascuri consapevolmente ogni forma di effettiva prevenzione del rischio di confusione e rimetta all’altra parte ogni attività di controllo e vigilanza.
La violazione sistematica, continuata e duratura del canone di lealtà nell’esecuzione di un accordo transattivo che regola la coesistenza tra segni distintivi costituisce inadempimento contrattuale di indubbia rilevanza e oggettiva gravità, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., anche quando analoghe infrazioni, isolatamente considerate in un precedente giudizio, non siano state ritenute di gravità sufficiente.
Trattandosi di contratto a esecuzione continuata, l’efficacia della pronuncia di risoluzione dell’accordo di coesistenza retroagisce, ai sensi dell’art. 1458 c.c., al momento della litispendenza, con conseguente cessazione degli effetti del contratto alla data di notificazione dell’atto di citazione.
Costituisce contraffazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) e comma 2, c.p.i. la predisposizione e la presentazione di un catalogo di prodotti contraddistinti da un segno pressoché identico al marchio registrato altrui per la medesima classe di prodotti, anche quando non sia seguita la commercializzazione dei prodotti.
Quando la domanda di accertamento di un illecito concorrenziale riproduce contestazioni già decise con sentenza passata in giudicato tra i danti causa delle parti e riguarda una condotta proseguita con le stesse modalità, la riconsiderazione del relativo tema fattuale è preclusa dall’autorità di cosa giudicata. Le domande che, pur in parziale identità di petitum, si fondano su circostanze di fatto diverse e cronologicamente successive presentano invece una causa petendi nuova e sono ammissibili.
Non costituisce atto di concorrenza sleale l’impiego di una particolare forma di confezionamento dei prodotti [contenitore a cappelliera per panettoni] qualora non sia provata l’originalità e la capacità distintiva di tale confezionamento e risulti anzi un suo uso diffuso nel settore.
La buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto pertanto al compimento di tutti gli atti giuridici e materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico.