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Tribunale di Roma, 24 Gennaio 2017

Responsabilità degli amministratori di s.r.l. per condotte distrattive

Tribunale di Roma, 24 Gennaio 2017
Responsabilità degli amministratori di s.r.l. per condotte distrattive

La responsabilità ex art. 2476 c.c. degli amministratori di s.r.l. nei confronti della società stessa ha natura contrattuale.

La diligenza richiesta, dopo la riforma del diritto societario, agli amministratori di s.r.l. nello svolgimento del loro incarico è di grado professionale e non coincide più, quindi, con la diligenza dell’uomo medio, richiesta al mandatario.

La violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori in ragione del rapporto di amministrazione che li lega alla società costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, per affermarne la responsabilità risarcitoria nei confronti dell’ente, essendo anche in tal caso necessaria la prova del danno (ossia dell’effettivo e materiale deterioramento della situazione patrimoniale della società) e la dimostrazione della diretta riconducibilità causale del danno stesso alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori.

La responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali ha natura extracontrattuale, postulando l’assenza di un preesistente vincolo obbligatorio fra le parti.

Ai fini della liquidazione del danno di cui gli amministratori si siano resi responsabili avendo posto in essere condotte di carattere distrattivo, il valore dei beni distratti non può essere decurtato della quota dei fondi di ammortamento, poiché siffatta operazione determina il loro valore contabile e non quello di stima.

L’esistenza di un saldo contabile passivo non può, in sé, essere integralmente imputata ad una condotta dell’amministratore non conforme ai doveri di corretta gestione della società, ben potendo dipendere da sfavorevoli condizioni del mercato o carenze di liquidità indotte da inadempimenti di soggetti terzi.

Data Sentenza: 24/01/2017
Registro: RG 44450 / 2014
Allegato:
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Data: 16/04/2017
Massima a cura di: Marco Verbano
Marco Verbano

Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle Monache), ha svolto il tirocinio forense presso lo Studio degli Avvocati Laghi, Tabacchi & Associati di Treviso (ora Laghi Leo Spangaro & Associati), presso il quale ha collaborato per cinque anni, trattando prevalentemente pratiche di diritto commerciale, societario e bancario. Ancora dall'autunno del 2011 è collaboratore della cattedra di Diritto commerciale del Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell'Università degli Studi di Padova (Prof. Marco Cian). È iscritto all'Ordine degli Avvocati di Treviso dal settembre del 2014. Nell'aprile del 2016 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso la Scuola di dottorato in Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro dell'Università degli Studi di Padova, dopo aver discusso una tesi su "Il danno da deliberazione invalida nelle s.p.a." (relatore il Prof. Stefano Delle Monache). Da maggio 2016 a settembre 2018 ha collaborato anche con la cattedra di Diritto commerciale del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Udine (Prof. Vittorio Giorgi). È stato assegnista di ricerca di Diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Padova per il 2016/2017 e presso l'Università degli Studi di Udine per il 2017/2018 ed è docente a contratto presso la Scuola di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova dall'a.a. 2016/2017.

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