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Tribunale di Venezia, 29 Marzo 2023

La durata dell’incarico dell’amministratore e la maturazione del diritto al compenso

Tribunale di Venezia, 29 Marzo 2023
La durata dell’incarico dell’amministratore e la maturazione del diritto al compenso

Ai sensi dell’art. 2383, co. 2, c.c., gli amministratori non scadono l’ultimo giorno dell’ultimo esercizio, ma alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori vengono nominati dopo l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio per il quale era in carica il precedente organo gestorio e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio. L’annualità è il periodo di tempo, di durata variabile, ricompreso tra l’approvazione di un bilancio e l’altro, che non coincide con l’esercizio sociale.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 29/03/2023
Registro: RI 12316 / 2019
Allegato:
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Data: 27/11/2023
Massima a cura di: Clara De Chirico
Clara De Chirico

Dottoranda in cotutela di tesi presso l'Università di Macerata e l'Università di Ottawa, Canada. Mi occupo di responsabilità gestoria e tutela delle comunità locali nella grande impresa.

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