Il diritto potestativo di consultazione dei documenti sociali del socio di s.r.l. ex art.2476 cc, secondo comma, comprende la facoltà di “consultare” e, quindi, di prendere visione di tutta la documentazione sociale, con corrispondente onere per la società di metterla a disposizione del socio in locali a ciò adeguati, se necessario recuperandola presso chi materialmente la detiene, nonché la facoltà del socio di estrarre a sue spese le sole copie degli atti per i quali ritiene utile un esame approfondito. L’assenza di puntuale seguito alle ripetute richieste di esercizio di tale diritto di consultazione dei documenti sociali integra la violazione del diritto del socio, denotando un atteggiamento ostruzionistico degli amministratori che giustifica l’azione cautelare e l’applicazione di sanzioni pecuniarie coercitive per i giorni di ritardo nell’adempimento del dovere di cui all’art. 2476 c.c.