In tema di diritto di controllo del socio di S.r.l. non amministratore ex art. 2476, comma 2, c.c. il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal socio deve essere rivolto alla società in persona del suo legale rappresentante, la quale costituisce l’unico soggetto dotato di legittimazione passiva rispetto alla domanda cautelare, rimanendo privi di legittimazione passiva i singoli amministratori.
Il diritto di informazione del socio e di accesso ai documenti relativi all’amministrazione, essendo connaturato alla qualità di socio, avendo carattere potestativo, ed essendo espressione del diritto di ciascun socio di vigilare sulla gestione della società, può essere sempre esercitato senza limiti particolari, non essendo necessario dimostrare la sussistenza di uno specifico interesse alla consultazione della documentazione di cui dovesse essere chiesta l’ostensione, sicché è possibile ricorrere alla tutela cautelare anche solo per far valere il diritto medesimo. Il diritto di controllo non ha poi ad oggetto soltanto i libri sociali, bensì tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari, poiché il riferimento normativo ai “documenti relativi all’amministrazione” è in sé idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture riduttive volte a distinguere, ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile da quella più prettamente commerciale.
Ai fini della dimostrazione della sussistenza del presupposto del fumus boni iuris nel relativo procedimento cautelare per il ricorrente sarà sufficiente dimostrare il possesso della qualifica di socio non amministratore. Diversamente, graverà invece sulla società resistente, eventualmente, l’onere di dimostrare che la richiesta avanzata dal socio risulta contraria ai principi di correttezza e buona fede, in quanto il diritto risulta essere esercitato per finalità estranee a quelle strettamente informative, ovvero unicamente con l’obiettivo di turbare e/o ostacolare l’operato dell’organo amministrativo (e quindi in maniera pretestuosa).
Quanto periculum in mora tale presupposto deve considerarsi in re ipsa, in quanto insito nella struttura stessa del diritto di informazione e controllo riconosciuto al socio non amministratore di una s.r.l. dall’art. 2476, comma 2, c.c., trattandosi di diritto preordinato principalmente a verificare la corretta gestione della società da parte dell’organo amministrativo (anche nell’ottica della revoca dell’amministratore e/o della proposizione di un’azione di responsabilità a carico dello stesso) che presuppone necessariamente che il suo accoglimento avvenga in tempi rapidi, che sono incompatibili con la durata di un giudizio ordinario, perché, ove non effettuato con la necessaria immediatezza, perde, per definizione, di efficacia sia preventiva che strumentale rispetto all’esercizio dei diritti sociali.