La sostituzione della delibera impugnata con altra validamente assunta impedisce, ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c., la pronuncia sulla validità della delibera originaria, tanto nel caso di annullabilità quanto in quello di nullità, per il richiamo contenuto nell’art. 2379 c.c., e la regola si applica alle decisioni dei soci di s.r.l. in forza dell’art. 2479-ter c.c.; l’effetto sostitutivo opera anche quando la delibera sopravvenuta produca effetti soltanto ex nunc, purché abbia identico oggetto [nella specie, revoca dell’amministratore autonominatosi con decisione adottata per consultazione scritta dal socio di minoranza e reintegrazione dell’amministratore revocato].
La questione, attenendo all’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che deve sussistere dalla proposizione della domanda fino alla decisione, è rilevabile d’ufficio; quando la sostituzione sia intervenuta prima dell’instaurazione del giudizio, e in assenza di ulteriori domande, ad esempio risarcitorie, che possano trarre utilità dall’accertamento, l’impugnazione è inammissibile per carenza originaria di interesse ad agire. La pendenza di un’impugnazione della delibera sostitutiva non esclude l’applicazione dell’art. 2377, comma 8, c.c. né impone la sospensione del giudizio, potendo la validità della delibera sopravvenuta essere valutata incidenter tantum, e in difetto di specifica allegazione dei suoi vizi il giudice non può estendere d’ufficio l’esame.
La regola per cui le spese sono “di norma” poste a carico della società ammette deroga in presenza di particolari ragioni, tra le quali l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza originaria di interesse e l’integrale adesione della società convenuta, rappresentata dal curatore speciale, alla domanda attorea.