In merito all’eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza dell’oggetto o per incertezza nei fatti costitutivi della domanda, ex art.164 comma 4 c.p.c., la nullità della citazione potrà essere dichiarata soltanto allorché tali elementi siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti e comunque inadeguati a tratteggiare l’azione, in modo tale da precludere il diritto della controparte di articolare adeguate difese, in quanto l’incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l’intero contenuto dell’atto: di talché anche indicazioni incomplete possono essere comunque idonee a rendere il convenuto edotto della pretesa azionata, non potendosi escludere un’identificazione dell’oggetto e delle ragioni della domanda che risultino, invece, dal combinato esame dell’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e nei documenti allo stesso allegati.
Nello specifico, a fronte della contestazione dell’omessa specificazione, da parte attrice, del tipo di azione di responsabilità in concreto esperita ai sensi dell’art. 146 l. fall., al cospetto dell’allegazione di condotte contrarie ai doveri di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, lungi dal comportare la nullità per indeterminatezza della domanda, impone invece di presumere il contestuale e congiunto esperimento tanto dell’azione sociale, quanto dell’azione di massa a tutela dei creditori, in assenza di un contenuto anche implicitamente indicativo dell’intento di escludere una delle due azioni.
Il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di massa dei creditori sociali nei confronti degli amministratori per indebita prosecuzione della gestione post perdita del capitale sociale a cui sia conseguito un aggravio del dissesto decorre dal momento in cui i creditori siano stati in grado di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società, ossia al momento in cui l’insufficienza si manifesta, diventando oggettivamente conoscibile da parte dei creditori.
In ragione dell’onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente a oggetto l’effettiva percepibilità dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all’amministratore e/o al socio convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell’azione di responsabilità) fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza e di esteriorizzazione dello stato di incapienza patrimoniale; prova che ben può desumersi anche dal bilancio di esercizio, quale documento informativo principale sulla situazione, tenuto conto della sua opponibilità erga omnes e della sua comprensibilità anche da parte di operatori non qualificati, ferma soltanto l’esclusione, quale dies a quo antecedente alla dichiarazione di fallimento, della pubblicazione di un bilancio che, all’epoca della relativa redazione, rendeva l’incapienza patrimoniale, pur effettivamente già sussistente, non oggettivamente percepibile da parte dei terzi, siccome artatamente occultata.
Gli addebiti relativi alle false rappresentazioni nella contabilità sociale e all’omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie rilevano non come autonomi antecedenti causali di una deminutio patrimonii, ma al più come artifici volti a occultare la perdita del capitale e ad avallare l’indebita prosecuzione dell’attività: la contabilità registra gli accadimenti economici ma non li determina, sicché l’irregolarità contabile, e perfino la falsificazione del bilancio con l’occultamento della perdita, non fondano una responsabilità risarcitoria o restitutoria degli amministratori se non si allega e prova che ne sia derivato uno specifico danno alla società (ad esempio sanzioni fiscali o spese per professionisti esterni), danno che non può comunque identificarsi tout court nella perdita patrimoniale del periodo di gestione.
In relazione alla quantificazione del danno risarcibile, deve ritenersi che i criteri liquidatori equitativi c.d. “incrementale” e dello “sbilancio fallimentare” nell’ordine preferenziale di cui all’art. 2486, comma 3 c.c., introdotti dal c.d. Codice della Crisi, ben possono essere applicati anche per la liquidazione di danni consequenziali a fatti verificatisi anteriormente alla relativa entrata in vigore.
Ai fini dell’azione di responsabilità nei confronti dei soci per indebita prosecuzione da parte dell’organo amministrativo della gestione, l’esercizio del diritto di voto del socio in assemblea – ivi compresa quella di approvazione del bilancio – costituisce prerogativa della qualità del socio che non appare censurabile di per sé ai fini della responsabilità solidale del medesimo ex art. 2476 co. 8 c.c. Infatti, trattasi di condotta neutra, non influente eziologicamente, neppure ex post, sul perfezionamento dell’eventuale illecito da indebita prosecuzione.
A tal riguardo, neppure potrebbe essere rimproverata ai soci una condotta omissiva di mancata approvazione della decisione di messa in liquidazione, in caso di mai avvenuta convocazione dell’assemblea con inserimento all’ordine del giorno delle decisioni di cui all’art. 2482-ter c.c. o di quelle ex art. 2484 c.c., incombente ex lege di spettanza dell’organo amministrativo e/o dell’amministratore unico.
La curatela che insista nella domanda contro i soci non gestori anche dopo che un’altra pronuncia ne abbia delibato la manifesta infondatezza può essere condannata d’ufficio ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. in favore dei convenuti vittoriosi, senza che ciò imponga la revoca dell’ammissione della procedura al patrocinio a spese dello Stato, disposta per legge in base all’attestazione del giudice delegato.