L’art. 2378 c.c., dettato in materia di sospensione di deliberazione di assemblea di società per azioni ed applicabile anche alle delibere di società a responsabilità limitata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2479 ter ultimo comma c.c., disciplinando una misura cautelare tipica, prevede al 4° co., quanto al periculum in mora, che il giudice provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione. In sostanza, il pregiudizio che in termini di irreparabilità della lesione potrebbe subire il ricorrente dall’esecuzione della deliberazione impugnata, non deve essere visto a sé stante ed in via esclusiva, ma deve essere esaminato e valutato comparativamente con il pregiudizio che viceversa potrebbe subire la società, in base a quanto rappresentato dagli organi societari, da un eventuale provvedimento di sospensione dell’esecuzione della deliberazione impugnata.