Integra contraffazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i. l’uso di un segno figurativo che riproduce il marchio altrui divergendone solo per dettagli marginali [nella specie, l’inserimento in un cerchio del disegno di due fili d’erba uniti alla base, marchio “V-Label” concesso in licenza ai soli operatori che aderiscono agli standard di certificazione di un’associazione vegetariana, riprodotto nel menù di un locale per contrassegnare un panino vegano]. Il rischio di confusione discende dall’ampia diffusione sul mercato di un marchio associato al rispetto di determinati standard qualitativi: il segno simile ingenera nel consumatore l’affidamento che la qualità dei prodotti sia stata previamente verificata dal soggetto accreditato a certificarne la conformità.
Il periculum in mora è ravvisabile nello svilimento del marchio, pregiudizio non adeguatamente ristorabile per equivalente; l’inibitoria può essere assistita da una penale commisurata all’entità delle royalties, con un termine per il ritiro del materiale contraffattorio, e la natura anticipatoria della misura impone la liquidazione delle spese secondo la soccombenza.