Il socio di s.r.l., anche se in precedenza amministratore di fatto della società, è titolare ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. di un diritto di controllo pieno sulla gestione, che comprende la consultazione e l’estrazione di copia, anche tramite professionisti di fiducia, di tutta la documentazione contabile, amministrativa e fiscale, senza che possano opporsi esigenze di riservatezza interna né attribuirsi rilievo preclusivo al pregresso ruolo gestorio, salvo la prova di un esercizio concretamente abusivo del diritto.
Il diritto è tutelabile in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., poiché l’ingiustificato ritardo nel suo esercizio ne compromette l’effettività e l’esercizio dei poteri connessi: il giudice può ordinare alla società di consentire la consultazione e l’estrazione di copia dei documenti specificamente individuati, determinando le modalità di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c. con l’assistenza dell’ufficiale giudiziario [nella specie, socio al 50% di una s.r.l. società benefit].