Nell’azione di responsabilità esercitata dalla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 2476 c.c. la responsabilità dell’amministratore ha natura contrattuale; la procedura può limitarsi a provare la titolarità della carica pro tempore e ad allegare specificamente le violazioni, mentre incombe sull’amministratore l’onere di dimostrare l’esatto adempimento dei propri doveri di diligenza.
La qualifica di amministratore di fatto è configurabile quando ricorrano indici sintomatici di un inserimento organico e continuativo nelle funzioni di gestione e direzione della società, quali l’ampia delega a operare sui conti sociali, la gestione dei rapporti con il professionista contabile, con i dipendenti e con i fornitori, nonché l’effettuazione di pagamenti e disposizioni bancarie in nome e per conto della società.
Il rimborso del finanziamento del socio effettuato quando la società operi in una situazione di eccessivo squilibrio tra patrimonio netto e indebitamento è indebito, poiché il relativo credito è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, e gli amministratori rispondono dell’avallo di tale pagamento.
La violazione dell’obbligo di tenuta o consegna delle scritture contabili non è, di per sé sola, sufficiente a integrare un danno risarcibile nella misura dei crediti iscritti in bilancio, occorrendo l’accertamento del nesso causale tra l’omissione e il concreto pregiudizio lamentato.
Il periculum del sequestro conservativo richiesto dalla liquidazione giudiziale contro l’amministratrice di diritto e l’amministratore di fatto sussiste per l’incapienza dei loro patrimoni e per le condotte distrattive, compresa l’alienazione di un immobile dopo l’apertura della procedura [nella specie, sequestro concesso fino a 50.000 euro, a parziale modifica del decreto emesso inaudita altera parte].