Il ricorso per denunzia di gravi irregolarità nella gestione sociale (art. 2409 c.c.) è inammissibile se notificato soltanto alla società, senza evocare in giudizio l’amministratore in proprio. Sebbene l’art. 2409 c.c. individui espressamente soltanto i legittimati attivi, i necessari contraddittori del ricorrente vanno individuati negli amministratori, quali potenziali destinatari del provvedimento finale di revoca e titolari di posizioni di diritto sostanziale destinate a essere incise dalle misure richieste.
Sono legittimati passivi nel procedimento ex art. 2409 c.c. anche i sindaci, qualora il ricorso [proposto dai soci] ne chieda la revoca in conseguenza del loro affermato coinvolgimento nelle irregolarità denunziate.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c. la società, cui il ricorso deve essere notificato, è titolare soltanto dell’interesse di fatto alla definizione del procedimento e al suo esito; essa è soggetto passivo in senso atecnico, portatore di una posizione distinta e autonoma da quella dei legittimati passivi, e non è litisconsorte necessaria. L’obbligo di notifica alla società ha la funzione di una denuntiatio litis, perché pone l’ente, rappresentato da un curatore speciale, nelle condizioni di valutare autonomamente se sostenere le ragioni del ricorrente o allinearsi alla posizione difensiva dell’amministratore.
L’omessa evocazione in giudizio dell’amministratore integra un difetto insanabile della legitimatio ad causam dal lato passivo, rilevabile d’ufficio, che conduce a una pronuncia in rito. Il vizio è insuscettibile di sanatoria mediante la concessione di un termine per la notifica all’amministratore, perché l’evocazione in giudizio della sola società non fa sorgere il potere-dovere del giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c.; l’unica sanatoria possibile, per raggiungimento dello scopo, è la spontanea costituzione dell’amministratore mediante intervento volontario.