Nella s.n.c. l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea costituiscono cause di scioglimento ai sensi dell’art. 2272, n. 2, c.c. quando impediscano le deliberazioni essenziali per la vita della società: ne è ipotesi tipica lo stallo definitivo tra due blocchi paritetici di soci, mentre l’inattività rileva anche senza carattere di definitività, se il blocco perduri oltre le esigenze di operatività dell’organo.
Il contrasto tra i soci sull’esistenza della causa di scioglimento non impedisce la nomina giudiziale del liquidatore con decreto camerale, privo di attitudine al giudicato, poiché l’accertamento sommario dello scioglimento ne è solo il presupposto e resta ferma la possibilità di un giudizio ordinario. Il decreto non può fissare i criteri della liquidazione: il liquidatore giudiziale non è ausiliario del giudice né pubblico ufficiale, compie senza autorizzazione gli atti previsti dall’art. 2278 c.c., è revocabile dai soci o, per giusta causa, dal tribunale, ha diritto al compenso fissato dai soci o determinato in un giudizio di cognizione e al termine redige il bilancio finale e il piano di riparto [nella specie, s.n.c. alberghiera].