Il diritto di controllo del socio, ai sensi dell’art. 2476, secondo comma c.c., può comportare seri rischi di utilizzo improprio delle informazioni da parte dei soci, con nocumento al regolare funzionamento della società, alla stabilità della gestione e alla riservatezza dei documenti sociali e deve pertanto essere esercitato nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, che impone un necessario contemperamento degli interessi confliggenti. Ne consegue che è giustificabile una reticenza da parte degli amministratori in presenza di un abuso del diritto di controllo da parte del socio, come nel caso di richieste di informazioni già note, del tutto irrilevanti, o con finalità di mero disturbo. Il ricorso d’urgenza è ammissibile solo qualora la condotta omissiva degli amministratori determini il pericolo che al socio venga irrimediabilmente impedito di intervenire con gli strumenti che la legge gli attribuisce per evitare una temuta mala gestio.
Le condotte sintomatiche dell’elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., non vanno ravvisate soltanto nella consapevolezza della infondatezza in jure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa