Il cessionario di quote di s.r.l. che chieda il risarcimento del danno per la violazione delle garanzie rilasciate dal cedente sulla regolarità urbanistica e sulle condizioni degli immobili aziendali deve provare la minore redditività della partecipazione acquistata, ossia la diminuzione degli utili distribuiti o da distribuire in conseguenza dell’inadempimento; tale onere non è assolto con la produzione delle scritture contabili sulle quali è stato stimato il prezzo provvisorio, in mancanza dei bilanci che attestino gli utili distribuiti, le spese sostenute e la mancata distribuzione di maggiori utili [nella specie, le opere abusive erano state regolarizzate mediante una convenzione con il comune che imponeva di riservargli gratuitamente un posto letto].
Nella cessione di partecipazioni sociali, le clausole di garanzia sulla condizione economica e patrimoniale della società ceduta, comprese quelle relative alle condizioni degli immobili aziendali, non sono riconducibili alle ordinarie garanzie del venditore per i vizi della cosa venduta, perché la compravendita ha a oggetto le quote, alle quali i vizi non possono riferirsi; tali garanzie si consolidano nelle clausole di aggiustamento del prezzo, quando con esse le parti abbiano inteso correlare il prezzo a eventi futuri legati all’andamento economico e finanziario della società.
La semplice disposizione di bonifico impartita dal debitore e annotata nell’estratto conto non dimostra l’esecuzione e il buon fine del pagamento, trattandosi di un mandato alla banca revocabile in ogni momento; né provano le spese sostenute gli avvisi di parcella non quietanzati o la corrispondenza con l’amministrazione priva di quietanze.
L’obbligo del giudice di sollecitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c. non riguarda le questioni di mero diritto, come l’interpretazione del contenuto di una clausola contrattuale, ma soltanto quelle di fatto o miste che richiedano prove o allegazioni diverse da quelle delle parti.
All’esito del giudizio di merito il giudice può rivalutare la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità tra tutela cautelare e merito, e regolare definitivamente anche quelle della fase di reclamo.
È inammissibile per difetto di interesse l’appello incidentale della parte vittoriosa in primo grado volto soltanto a ottenere una modifica della motivazione.