L’eventuale integrazione del reato di infedeltà patrimoniale non determina l’illiceità dell’oggetto della deliberazione e, dunque, la sua “nullità” ex art. 2379 c.c. Nell’ambito dell’autonoma disciplina dell’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea delle società per azioni, la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall’art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell’oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela di interessi generali, che trascendono l’interesse del singolo socio, risultando dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico pratico del rapporto di società. Quindi, in materia societaria, a differenza di quanto previsto per l’azione generale di nullità del contratto (artt. 1418 e ss. c.c.), onde favorire la stabilità delle decisioni assunte dall’assemblea e l’attività gestoria conseguente, le deliberazioni sono, di regola, annullabili, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e su iniziativa dei soggetti legittimati – anche laddove sussistano violazioni di “norme imperative” – e sono nulle soltanto in ipotesi residuali.
L’art. 2634 c.c. è norma incriminatrice posta a tutela del patrimonio individuale della società e non, invece, di un interesse di carattere ”generale” (come ad esempio, l’interesse del mercato, delle regolari contrattazioni con altri operatori economici (pubblici o privati), dei creditori, ecc.…). Difatti, ai sensi del comma quarto dell’art. 2634 c.c., “per i delitti previsti dal primo e dal secondo comma si procede a querela della persona offesa”, così condizionandosi alla valutazione di quest’ultima la procedibilità dell’azione penale: si tratta quindi di disciplina che appare non compatibile con la ravvisata finalità “generale” degli interessi protetti.