Nel testo dell’art. 121 c.p.i. modificato dal d.lgs. n. 15/2019, quando la decadenza del marchio per non uso sia fatta valere in via di azione o di eccezione, l’onere di provare l’uso effettivo del marchio incombe sul suo titolare; ne consegue che il titolare che agisca in contraffazione e non dimostri l’uso effettivo del marchio nel quinquennio [offrendo soltanto documenti anteriori relativi a un segno diverso o successivi e funzionali alla lite] vede rigettate le proprie domande per l’accoglimento dell’eccezione di decadenza.
Il cognome altrui può essere registrato come marchio, o inserito in un marchio complesso, da chi non ne è titolare, purché l’uso non sia idoneo a ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portarlo; la riserva prevista dall’art. 8, comma 3, c.p.i. a favore dell’avente diritto opera soltanto se questi provi che il nome ha acquisito notorietà presso una parte significativa del pubblico interessato, da accertare in base alla quota di mercato, all’intensità, all’ambito geografico e alla durata dell’uso e agli investimenti promozionali.
Integra abuso del processo sanzionabile ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. la condotta della parte che abbia cercato di indurre in errore il giudice con una produzione documentale mistificante e abbia rifiutato una ragionevole proposta conciliativa formulata ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c.