E’ irrilevante, sul piano processuale come su quello sostanziale, l’adozione del provvedimento di accertamento dello lo scioglimento della società ex art. 2485, comma II, c.c. nelle forme dell’ordinanza piuttosto che in quelle, prescritte dall’art. 737 c.p.c., del decreto motivato.
Sussiste la causa di scioglimento della società costituita dall’impossibilità di funzionamento dell’assemblea laddove la situazione di dissidio tra i soci sia irreversibile e definitiva, non rendendo possibile alcun giudizio prognostico positivo in merito alla risoluzione del contrasto.
Sussiste la causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, comma I, n. 3, c.c. allorché, essendo il capitale sociale ripartito in misura paritetica tra due soci assestati su posizioni antitetiche e insuscettibili di composizione, l’assemblea sia in grado di pervenire a risultati utili unicamente in ragione dell’assenza di uno dei soci. Nè il ricorso ad espedienti che consentano occasionalmente l’adozione di delibere autorizza a formulare una prognosi di regolare e fruttuoso funzionamento dell’organo assembleare tale da impedire la declaratoria di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea.
Ai fini del superamento della situazione di impossibilità di funzionamento dell’assemblea prevista dall’art. 2484, comma I, n. 3, c.c., è sufficiente l’approvazione formale del bilancio da parte dell’assemblea, essendo precluso nel procedimento di volontaria giurisdizione il sindacato circa la validità sostanziale della relativa deliberazione; compete tuttavia al giudice un controllo di tipo qualificatorio, in ordine alla riconducibilità del documento ad una deliberazione assembleare che abbia approvato una qualche proposta posta all’ordine del giorno.
Ai fini dell’accertamento della causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, è irrilevante che la paralisi dell’organo assembleare sia soggettivamente imputabile alla condotta ostruzionistica del socio che assume l’iniziativa di far dichiarare lo scioglimento della società ai sensi dell’art. 2485 c.c., dovendo il giudice accertare la sussistenza della causa di scioglimento sulla base degli elementi oggettivi indicati dalla legge, senza che rilevi l’addebitabilità della stessa all’uno piuttosto che all’altro socio.
La condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può esser emessa a carico della parte soccombente (pure virtuale) anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un’espressa volontà contraria di quest’ultima che ne chieda la compensazione. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.