Il termine annuale entro il quale, ai sensi dell’art. 2536 c.c., il socio di cooperativa receduto risponde verso la società per i conferimenti non versati decorre dal momento in cui il recesso diviene efficace, e cioè dalla comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso o dall’inutile decorso del termine per provvedervi ai sensi dell’art. 2532, comma 3, c.c., e non dall’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui il recesso si è verificato, perché la liquidazione della quota è un mero effetto della perdita della qualità di socio, esterno alla fattispecie estintiva, e la diversa soluzione rimetterebbe alla discrezione della società creditrice la decorrenza del termine destinato a estinguere il suo diritto.
La delibera di ammissione del socio di cooperativa non richiede la forma scritta, sicché la volontà dell’organo amministrativo di accettare la domanda di ammissione può risultare dalla comunicazione di ammissione sottoscritta per accettazione dall’aspirante socio, e il rapporto sociale si perfeziona anche mediante la sua esecuzione [iscrizione nel libro soci, trattenute associative, convocazione alle assemblee].
Il socio receduto non ha diritto alla restituzione dei conferimenti versati quando il capitale sociale risulti integralmente eroso dalle perdite nel bilancio dell’esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, sul quale deve compiersi la liquidazione della quota ai sensi dell’art. 2535 c.c., perché la restituzione presuppone che permanga un capitale destinato, sia pure idealmente, alla garanzia dei creditori sociali.