La revoca dell’amministratore disposta ai sensi dell’art. 2409 c.c. con successivo decreto, con nomina di un amministratore giudiziario, non fa venire meno l’interesse dello stesso amministratore a coltivare il reclamo contro il decreto che ha disposto l’ispezione, perché non ricorre l’ipotesi della sostituzione degli amministratori e dei sindaci da parte dell’assemblea prevista dal terzo comma della norma e l’esecutorietà del provvedimento impugnato, i cui esiti rilevano anche ai fini della sua eventuale responsabilità, giustifica la persistenza dell’interesse.
Nel reclamo avverso il decreto che dispone l’ispezione ex art. 2409 c.c. non occorre integrare il contraddittorio nei confronti dei sindaci che erano parti del giudizio di primo grado e non sono stati chiamati dal reclamante amministratore, perché la loro posizione è scindibile da quella dell’amministratore.
Integrano il fondato sospetto di gravi irregolarità che giustifica l’ispezione ex art. 2409 c.c. le rilevanti e non giustificate discrepanze tra la situazione economico-patrimoniale infrannuale fornita dall’amministratore al socio entrante in sede di valutazione dell’investimento e il bilancio di fine esercizio, quando si accompagnino all’inadeguatezza degli assetti amministrativi e contabili [affidati a un unico consulente esterno che abbia rinunciato all’incarico, in una società di fornitura di energia la cui attività si fonda sulla corretta fatturazione ai clienti], e il requisito dell’attualità persiste quando la società non dimostri di aver superato quella disorganizzazione e le difficoltà di reperire i dati e le incongruenze siano confermate dall’ispettore, anche per la scarsa collaborazione della società.
Il procedimento ex art. 2409 c.c. non ha natura contenziosa ma di volontaria giurisdizione, perché i provvedimenti che vi sono adottati non hanno contenuto decisorio, sono modificabili e revocabili ai sensi dell’art. 742 c.p.c. e sono volti alla regolarizzazione della gestione sociale mediante un controllo di legalità che non si estende all’opportunità e alla convenienza delle scelte gestorie. Presupposti della denuncia sono il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, attuali e riguardanti la sfera societaria, e il possibile danno, anche solo potenziale purché patrimonialmente rilevante, alla società o alle controllate, restando irrilevante il danno ai singoli soci o ai terzi; il merito delle scelte gestorie è sindacabile solo se palesemente irragionevoli o negligenti o compiute in conflitto di interessi con potenzialità di danno per la società, perché la *business judgement rule* non copre il dovere di fedeltà.