Il titolare di un marchio che contraddistingue un’acqua minerale naturale da lui soltanto distribuita, il quale chieda in via cautelare l’inibitoria dell’uso di un segno identico da parte di un concorrente, deve dimostrare di poter validamente porre in commercio l’acqua con quel marchio, e quindi [che il concessionario della sorgente sia stato autorizzato dalla Regione all’imbottigliamento e alla vendita con il marchio azionato e che la relativa etichettatura sia stata approvata]. In difetto mancano sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, perché il pregiudizio lamentato, tanto per la contraffazione quanto per la concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c., perde i requisiti di irreparabilità, gravità, attualità e imminenza.
Non è provato il preuso invalidante di una denominazione per un’acqua minerale quando [chi lo eccepisce, quale avente causa di precedenti concessionari della sorgente,] non dimostri che questi abbiano effettivamente messo in commercio l’acqua con quella denominazione, perché il preuso non può desumersi dalla sola esistenza della concessione mineraria o del decreto ministeriale di riconoscimento che attribuisce la denominazione.
Ai sensi del d.lgs. n. 176/2011, ogni acqua minerale naturale è venduta con la denominazione assegnata dal Ministero della salute nell’atto di riconoscimento, ed è vietato attribuire alla stessa acqua denominazioni o designazioni commerciali diverse; è consentito apporre in etichetta una designazione commerciale distinta dalla denominazione soltanto alle condizioni previste dall’art. 12, comma 3, e ogni variazione della denominazione comporta la modifica del decreto di riconoscimento.