Va revocato il decreto di descrizione concesso inaudita altera parte quando tutti gli accessi abbiano dato esito negativo, perché non sono stati rinvenuti né i macchinari asseritamente contraffattori né la relativa documentazione tecnica, e il materiale acquisito coincida con quello già prodotto dal ricorrente, come le brochure diffuse in una fiera e le immagini pubblicate sul sito internet del resistente, che di per sé nulla provano sull’effettiva produzione e commercializzazione dei macchinari: in tal caso non sussiste il rischio di dispersione delle prove della violazione.
L’esito negativo della descrizione, che non abbia consentito di accertare nemmeno l’esistenza dei macchinari e delle loro caratteristiche tecniche, allo stato soltanto pubblicizzati, preclude l’inibitoria della produzione, distribuzione, commercializzazione, esposizione e offerta in vendita. Neppure può essere inibita la pubblicizzazione dei macchinari, perché l’assenza di fumus della violazione della privativa preclude l’adozione di qualsiasi misura cautelare.
Quando siano esclusi i presupposti per la conferma della descrizione e per la concessione del sequestro, misure entrambe strumentali rispetto al giudizio a cognizione piena, non va fissato il termine per l’introduzione del giudizio di merito e le spese del procedimento cautelare vanno regolate secondo il principio della soccombenza.
I presupposti per la concessione della descrizione inaudita altera parte, così come per la sua conferma o revoca, vanno valutati in relazione alla salvaguardia del diritto processuale alla prova dei fatti che in astratto ammettono la cautela, e non del diritto sostanziale sotteso. Con la descrizione non si tratta di confermare o escludere, sia pure in via sommaria, la violazione dei diritti azionati, bensì di valutare l’utilità e la rilevanza del materiale probatorio di cui si chiede l’acquisizione ai fini degli apprezzamenti da compiere in sede di cognizione piena.