Trattandosi, nella specie, del mero venir meno della continuità aziendale – e non, per converso, del configurarsi di una cessazione dell’attività produttiva, con conseguente disgregazione economica del patrimonio sociale – non si è determinata la necessità di applicare nella redazione del bilancio i criteri della liquidazione tout court. Invero, il principio contabile OIC 5 prevede l’abbandono dei criteri di funzionamento allorquando l’azienda si sia trasformata in un mero coacervo di beni destinati “…al realizzo diretto, all’estinzione dei debiti ed alla ripartizione dai soci dell’attivo netto residuo. Fino a quel momento non è lecito abbandonare i criteri di iscrizione e valutazione , ma è necessario applicarli nella prospettiva della cessazione dell’attività e della liquidazione dell’impresa”. Più correttamente, nel caso di specie, avrebbero dovuto essere applicati, in una prospettiva di liquidazione, i criteri “di funzionamento” di redazione del bilancio (ad esempio tenendo conto del mutato orizzonte temporale di permanenza dell’impresa, per l’appunto, in funzionamento).