Il sequestro conservativo a garanzia dell’azione di responsabilità del curatore contro gli amministratori e il liquidatore può essere autorizzato quando risultino verosimili la distrazione di beni e di disponibilità liquide, l’iscrizione in bilancio di crediti inesistenti, l’esecuzione di pagamenti preferenziali e l’omessa tempestiva richiesta di apertura della procedura concorsuale. Ai fini del *periculum in mora* è sufficiente l’evidente sproporzione tra la consistenza del patrimonio dei resistenti e l’entità del credito risarcitorio, senza che rilevi l’assenza di atti di disposizione idonei a rendere concreto il timore di perdita della garanzia patrimoniale.
A fronte di disponibilità patrimoniali fuoriuscite senza apparente giustificazione dall’attivo sociale, il curatore può limitarsi ad allegare l’inadempimento consistente nella loro distrazione o dispersione, mentre spetta all’amministratore o al liquidatore, la cui responsabilità è regolata ai sensi dell’art. 2489 c.c. dalle norme sulla responsabilità degli amministratori, provarne la destinazione all’estinzione di debiti sociali o allo svolgimento dell’attività sociale. Non è a tal fine idoneo un mero prospetto riepilogativo dei beni ammortizzabili, prodotto per la prima volta in giudizio e non associato alle scritture contabili. Allo stesso modo, quando il curatore alleghi l’inesistenza dei crediti iscritti in bilancio [nella specie, sulla base delle dichiarazioni negative rese dai debitori nelle procedure esecutive presso terzi], spetta agli amministratori provarne l’esistenza.
L’insolvenza della società, che impone agli amministratori di richiederne tempestivamente la dichiarazione, si desume dal sistematico inadempimento delle obbligazioni retributive e tributarie, e non è esclusa da un giudizio positivo sulla situazione economico-patrimoniale espresso da un’associazione di categoria. Il danno da omessa richiesta di apertura della procedura è causalmente collegato all’aggravamento del dissesto e comprende le passività maturate per effetto del ritardo.
Ai fini della prescrizione dell’azione di responsabilità verso i creditori sociali sussiste una presunzione di coincidenza del *dies a quo* con la dichiarazione di fallimento, sicché grava sull’amministratore l’onere di provare la diversa e anteriore data in cui l’insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente percepibile dai creditori; tale prova non è fornita dalla delibera di scioglimento volontario che non ne indica le ragioni, né dalla perdita del capitale risultante da un bilancio approvato e pubblicato soltanto in epoca prossima al fallimento.
L’azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., ora art. 255 CCII, ha carattere unitario e cumula l’azione sociale e quella dei creditori sociali; la mancata specificazione del titolo nella domanda fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitarle congiuntamente.