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Tribunale di Roma, 3 Giugno 2024

Fotografie creative e semplici; l’inibitoria ai sensi della LDA, periculum e sue funzioni

Tribunale di Roma, 3 Giugno 2024
Fotografie creative e semplici; l’inibitoria ai sensi della LDA, periculum e sue funzioni

Ai fini della distinzione tra le fotografie d’autore e le fotografie semplici, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo che sia espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l’opera tra le altre analoghe. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico. In sintesi, la professionalità nella cura dell’inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia.

L’inibitoria non ha solo la funzione di far cessare la reiterazione dell’illecito in atto, ma svolge anche un’evidente funzione “protettiva” volta a impedire la reiterazione dell’illecito nel futuro, con la conseguenza che essa va disposta anche quando sia momentaneamente cessata la condotta, se appare pur sempre concretamente possibile la sua reiterazione.

In relazione al periculum in mora nel caso di illeciti continuativi va osservato che l’imminenza del pregiudizio è costituita dal rischio di aggravamento della posizione della vittima in conseguenza della ripetizione della lesione. Come noto l’art. 156 l.d.a. tutela con l’azione inibitoria sia la violazione del diritto d’autore sia la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta. Posto che negli illeciti continuativi la permanenza della lesione è sostanzialmente un elemento intrinseco della fattispecie, la condizione necessaria per dare ingresso alla cautela sta nella circostanza che non si sia verificata una stabilizzazione dell’assetto dei rapporti e che la condotta abbia medio tempore accentuato la propria potenzialità lesiva.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 03/06/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefania Garrisi
Registro: RG 3763 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 19/07/2026
Massima a cura di: Francesco Lisi
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