L’art. 12 bis l.d.a. – a mente del quale il datore di lavoro è titolare, salvo patto contrario, dei diritti di sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno creata dal dipendente nell’esercizio delle proprie mansioni o su istruzioni dello stesso datore di lavoro – si applica altresì laddove lo sviluppo dell’opera dell’ingegno sia stato appaltato ad un libero professionista ovvero ad una società di sviluppo.