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Tribunale di Venezia, 20 Novembre 2025, n. 5582/2025

Termine statutario di opposizione all’esclusione del socio di s.r.l. e termine di legge per impugnare

Tribunale di Venezia, 20 Novembre 2025, n. 5582/2025
Termine statutario di opposizione all’esclusione del socio di s.r.l. e termine di legge per impugnare

La clausola statutaria che consente al socio escluso di proporre opposizione entro trenta giorni dalla notifica della delibera di esclusione, con sospensione automatica dei suoi effetti, attribuisce al socio una tutela rafforzata la cui attivazione è rimessa alla sua facoltà, e non introduce una decadenza in deroga all’art. 2479 ter c.c. Il termine di novanta giorni ivi previsto ha infatti natura processuale ed è inderogabile e perentorio, posto a garanzia della certezza dei fatti sociali; la mancata impugnazione nel minor termine statutario comporta soltanto l’inapplicabilità della disciplina convenzionale di favore, sicché il socio può impugnare la delibera nel termine di legge, chiedendo contestualmente la sospensione dei suoi effetti ai sensi dell’art. 2378 c.c.

Qualora lo statuto di s.r.l. preveda l’esclusione del socio che, esercitando un’attività concorrente con quella della società e abusando dei diritti attribuiti dall’art. 2476, comma 2, c.c., crei gravi danni alla società, la sola relazione concorrenziale tra socio e società non integra la giusta causa di esclusione, perché l’attività concorrente deve accompagnarsi all’esercizio abusivo dei diritti ispettivi e a un grave danno per la società, quali elementi costitutivi della fattispecie statutaria. L’onere di provare tali elementi grava sulla società, che nel giudizio di opposizione alla delibera di esclusione ha sostanziale veste di attore, stante la struttura oppositiva del giudizio; la genericità della motivazione della delibera quanto alle condotte concorrenziali e al danno addebitati al socio non è colmata dai fatti allegati tardivamente nel corso del giudizio.

La sospensione cautelare della delibera di esclusione ha natura conservativa e determina il ripristino del rapporto sociale, sicché il socio la cui esclusione sia stata sospesa va considerato tale a tutti gli effetti, anche quanto alla legittimazione a impugnare le altre delibere sociali. La legittimazione ad agire è condizione dell’azione che deve sussistere al momento della decisione; è pertanto irrilevante che la sospensione sia stata disposta in corso di causa e che, al momento dell’instaurazione del giudizio, gli attori non fossero più soci.

Le decisioni dei soci di s.r.l. di escludere un socio e di promuovere l’azione di responsabilità contro gli ex amministratori non determinano una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sicché non richiedono il metodo assembleare ai sensi dell’art. 2479, comma 4, c.c. né il quorum rafforzato previsto dallo statuto per tali modificazioni. La delibera di esclusione determina infatti la risoluzione del vincolo sociale in applicazione di un’ipotesi statutaria di giusta causa, mentre la decisione di promuovere l’azione di responsabilità attiene al rapporto gestorio, distinto da quello partecipativo.

La decisione di promuovere l’azione sociale di responsabilità contro gli ex amministratori, adottata con il voto del socio di maggioranza, non è viziata da conflitto di interessi né da abuso di maggioranza qualora non siano allegati l’interesse del socio confliggente con quello della società e l’intento lesivo dei diritti della minoranza, perché l’azione è diretta a ristorare la società dei danni derivanti dalla *mala gestio* e la decisione attiene al rapporto gestorio.

Ai sensi dell’art. 2473 bis c.c. le ipotesi convenzionali di esclusione del socio di s.r.l. si aggiungono a quella legale prevista dall’art. 2466 c.c. e sono valide a condizione che si tratti di specifiche ipotesi e che integrino una giusta causa di esclusione. La preventiva individuazione risponde all’esigenza di consentire al socio di conoscere con sufficiente chiarezza le condotte che possono dar causa allo scioglimento del rapporto sociale e di evitare interpretazioni discrezionali e strumentali della clausola. È sufficientemente predeterminata la clausola che richiede che il socio, esercitando un’attività concorrente, abusi dei diritti ispettivi al fine di giovarsi della documentazione sociale, arrecando grave danno alla società.

Sussiste conflitto di interessi tra socio e società quando il socio sia portatore, rispetto a una specifica delibera, di un duplice e contrapposto interesse, il proprio e quello della società, e la realizzazione del primo avvenga con sacrificio del secondo; ai fini dell’annullamento è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l’interesse sociale, mentre è irrilevante che essa, senza pregiudicare tale interesse, consenta al socio di realizzare anche un interesse proprio.

Data Sentenza: 20/11/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro: RG 8521 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Gabriele Azoti
Gabriele Azoti

Laureato in Giurisprudenza all'Università Bocconi di Milano. Avvocato presso GA-Alliance, dipartimento Corporate M&A e Capital Markets

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