La clausola compromissoria dello statuto di società cooperativa che devolva ad arbitri [irrituali] qualsiasi controversia tra soci e società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dichiarandosi vincolante anche per i soci la cui qualità è oggetto della controversia, si estende all’impugnazione della delibera di esclusione del socio, con conseguente improponibilità della domanda proposta davanti al giudice ordinario. L’apparente contrasto con la norma statutaria che consente al socio escluso di proporre opposizione al tribunale si risolve a favore della clausola compromissoria, in ragione della sua collocazione sistematica in chiusura dello statuto, dell’espressa inclusione delle controversie sulla qualità di socio, del suo carattere obbligatorio e onnicomprensivo e del canone interpretativo dell’art. 808-quater c.p.c., secondo cui, nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui essa si riferisce.
La controversia sulla delibera di esclusione del socio di cooperativa ha ad oggetto diritti disponibili ed è compromettibile in arbitri.
La mancata indicazione nello statuto del soggetto estraneo alla società chiamato a designare gli arbitri non determina l’invalidità della clausola compromissoria, perché il designatore può essere individuato di comune accordo tra le parti anche al momento dell’insorgere della lite e, se ciò non avviene o se l’incaricato non provvede, la nomina spetta al presidente del tribunale. L’estensione del potere sostitutivo del presidente del tribunale anche all’ipotesi di mancato conferimento dell’incarico al designatore si giustifica in base all’interpretazione conservativa del contratto (art. 1367 c.c.) e secondo buona fede (art. 1366 c.c.), in coerenza con la volontà delle parti di affidare le controversie a un collegio arbitrale nominato da un soggetto estraneo alla società.
L’eccezione di arbitrato irrituale integra un’eccezione preliminare di merito, perché con la clausola compromissoria irrituale le parti pattuiscono una preventiva rinuncia alla giurisdizione in favore di una risoluzione negoziale delle controversie; la parte che intende farla valere deve sollevarla, a pena di decadenza, all’atto della tempestiva costituzione in giudizio, benché l’art. 819-ter c.p.c. riguardi unicamente l’arbitrato rituale. La qualificazione della natura dell’arbitrato rientra nel potere di qualificazione dell’eccezione riservato al giudice.