Ricerca Sentenze
Corte d'appello di Firenze, 2 Dicembre 2025, n. 2101/2025

Conflitto di interessi dell’amministratore convenuto per la restituzione dei compensi e curatore speciale della società

Corte d'appello di Firenze, 2 Dicembre 2025, n. 2101/2025
Conflitto di interessi dell’amministratore convenuto per la restituzione dei compensi e curatore speciale della società

Nel giudizio promosso dai soci per l’annullamento di una deliberazione assembleare e per la restituzione in favore della società dei compensi percepiti dall’amministratore in esecuzione della delibera impugnata, la costituzione della società, litisconsorte necessaria, a mezzo del medesimo amministratore convenuto in restituzione integra una situazione di conflitto di interessi, equivalente a quella prevista per l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., che vizia la costituzione del contraddittorio e impone la nomina di un curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., cui il tribunale può provvedere d’ufficio o su istanza dei soci attori.

Il vizio derivante dalla mancata nomina del curatore speciale della società può ritenersi sanato, senza necessità di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., quando nel giudizio di appello, a seguito del sopravvenuto fallimento della società, si costituisca il curatore fallimentare, quale organo legittimato a far valere i diritti della società fallita, senza nulla eccepire e riportandosi alle istanze e conclusioni degli originari soci attori, tanto più se la sola questione ancora controversa riguardi la domanda restitutoria nei confronti dell’ex amministratore e quella sulla validità della deliberazione sia ormai definita.

Quando l’amministratore non abbia contestato l’attuazione della deliberazione assembleare che gli attribuiva il compenso e la percezione dei compensi deliberati, avendo anzi dichiarato di averli ricevuti nel periodo rilevante, il pagamento deve ritenersi provato ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e gli attori non sono onerati di fornirne ulteriore dimostrazione documentale; l’onere sorgerebbe solo se l’amministratore negasse di aver incassato gli emolumenti deliberati.

La restituzione dei compensi percepiti dall’amministratore in attuazione di una deliberazione assembleare dichiarata invalida va disposta al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali versati medio tempore dalla società, con gli interessi dalla data dei singoli pagamenti quando risulti la mala fede del percettore [desunta dall’accertata falsità della deliberazione]; la rivalutazione monetaria è invece esclusa, trattandosi di debito di valuta, in mancanza di prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.

L’accertata nullità della deliberazione assembleare che ha attribuito il compenso all’amministratore elimina ex tunc quanto in essa previsto, sicché l’amministratore è privo del diritto di trattenere, anche solo in parte o nella misura determinata in via equitativa, il compenso percepito per l’attività comunque svolta in esecuzione della delibera.

La rilevabilità del difetto di legittimazione passiva, di regola ammessa in ogni stato e grado del giudizio, incontra il limite del giudicato formatosi sulla domanda cui il difetto si riferisce.

Non costituisce documento nuovo inammissibile in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c. il verbale dell’audizione del legale rappresentante della società fallita redatto dal curatore dopo la scadenza dei termini istruttori del giudizio di primo grado, tanto più quando il suo contenuto sia confermato dalla controparte.

Data Sentenza: 02/12/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Ludovico Delle Vergini
Registro: RG 214 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/10/2026
Massima a cura di: Claudio Scola
Claudio Scola

L’Avvocato Claudio Scola opera nei settori del diritto civile, commerciale, societario, finanziario e bancario. La sua attività principale è il contenzioso, ambito nel quale gestisce procedimenti ad alta complessità e di rilevanza nazionale. Accanto all’attività giudiziale, presta consulenza stragiudiziale a imprese e professionisti nella negoziazione e redazione di contratti, nelle operazioni commerciali e nell’analisi della regolamentazione dei mercati finanziari, settore nel quale ha assistito banche, fondi e società di investimento. Fa parte dello Studio Legale BonelliErede, primario studio legale italiano organizzato in practice specialistiche. Lo Studio figura stabilmente ai vertici dei principali ranking nazionali. Ricopre inoltre il ruolo di consulente legale esterno per il Gruppo Stellantis, principale gruppo automobilistico globale, presente in oltre 130 Paesi, con 14 Brand internazionali e una supply chain distribuita su scala mondiale. All’interno del Gruppo, supporta il dipartimento legale in tematiche societarie e commerciali, con particolare focus su contrattualistica corporate, governance e compliance regolatoria. È impegnato in attività accademica presso l’Università di Roma La Sapienza, dove collabora con la cattedra di Diritto Processuale Civile, contribuendo alla ricerca scientifica, alla didattica e prendendo parte alle commissioni d’esame. Laureato con 110 e lode presso l'Università di Roma La Sapienza, è stato insignito del titolo di Laureato Eccellente e premiato tra i migliori laureati dell’Ateneo. È risultato vincitore di diverse borse di studio per meriti, tra cui una borsa di studio presso la Suffolk University Law School di Boston, dove ha approfondito i sistemi giuridici di common law, arricchendo la propria formazione con una prospettiva internazionale. È autore di plurime pubblicazioni scientifiche e contributi accademici in materia di diritto societario e di diritto processuale civile.

Mostra tutto
logo