Nella scissione propria, realizzata mediante la costituzione di una nuova società [a responsabilità limitata, costituita per atto unilaterale della scissa], la società beneficiaria è soltanto il risultato dell’operazione e non vi partecipa, sicché non può ritenersi concorrente nell’illecito eventualmente realizzato con la scissione; essa, del resto, viene a esistenza solo dopo l’atto di scissione, perché l’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva ai sensi dell’art. 2331, comma 1, c.c., richiamato dall’art. 2463, comma 2, c.c. La partecipazione della beneficiaria all’operazione è configurabile nella scissione per incorporazione, in cui la beneficiaria preesiste e vede incrementati patrimonio e compagine sociale.
Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese della società beneficiaria di nuova costituzione non sono configurabili, in capo a essa, né l’immedesimazione organica né la responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. per la condotta del soggetto che ne diverrà amministratore, perché manca il centro di imputazione del suo operato.
La responsabilità della società per le operazioni compiute in suo nome prima dell’iscrizione e da essa successivamente approvate, ai sensi dell’art. 2331, comma 3, c.c., tutela l’affidamento dei terzi che abbiano negoziato con coloro che hanno agito per la costituenda società e mal si attaglia a una responsabilità da illecito extracontrattuale; essa è comunque esclusa quando l’operazione di scissione sia stata posta in essere in nome della sola società scissa e l’approvazione della beneficiaria, fatto principale, non sia stata tempestivamente dedotta in primo grado.
La società apparente presuppone un comportamento idoneo a ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento circa l’esistenza del vincolo sociale; tale apparenza non è configurabile nei confronti della società scissa che abbia deliberato la costituzione della beneficiaria e dato esecuzione all’atto di scissione, essendo essa pienamente consapevole dell’inesistenza della beneficiaria prima dell’iscrizione, né in assenza di qualsiasi manifestazione di volontà partecipativa dei pretesi soci di fatto anteriore all’iscrizione.
In mancanza di una condotta illecita ascrivibile alla società beneficiaria è esclusa la sua responsabilità risarcitoria per l’operazione di scissione, a prescindere dal titolo invocato, sia esso l’art. 2476, comma 7, c.c. o il combinato disposto degli artt. 2506-ter, ultimo comma, e 2504-quater, comma 2, c.c.