La clausola dello statuto di società cooperativa che consente l’esclusione del socio che abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla società si sottrae alla nullità per indeterminatezza ex art. 1418, comma 2, c.c., perché un concetto di tale ampiezza non si presta a un’elencazione tassativa delle condotte commissive od omissive idonee a ledere i beni, gli interessi e le finalità della società e reca comunque un parametro determinabile, che orienta la discrezionalità dell’organo amministrativo. Interpretata secondo gli artt. 1364 e 1366 c.c., la clausola attribuisce rilievo ai soli inadempimenti non imputabili a causa esterna e pregiudizievoli per la società sul piano materiale o morale, e può essere completata dalla motivazione per relationem della delibera di esclusione e dalle risultanze documentali.
Ai fini dell’esclusione del socio [di banca di credito cooperativo] fondata sulla clausola statutaria che richiede un danno alla società, è sufficiente la forte potenzialità dannosa delle condotte contestate, senza necessità di individuare e quantificare il danno, come avviene invece nell’azione di responsabilità; rilevano a tal fine anche il pregiudizio all’immagine, la perdita di credibilità e le inefficienze cagionate al funzionamento dell’istituto, in ragione della natura e degli scopi mutualistici della banca di credito cooperativo.
Le gravi omissioni del socio [di società cooperativa] che ricopre la carica di direttore generale ne giustificano l’esclusione quando, oltre a compromettere la fiducia propria del rapporto dirigenziale, violano gli obblighi sociali di collaborazione al buon andamento della società e al perseguimento dello scopo mutualistico e incrinano l’affectio societatis. La qualità di direttore generale rafforza tali obblighi, perché consente al socio di collaborare in modo più incisivo alla realizzazione dello scopo sociale e mutualistico e alla tutela dell’interesse sociale.
Nel giudizio di opposizione alla delibera di esclusione del socio, la società, pur formalmente convenuta, ha la veste sostanziale di attore e ha l’onere di provare i fatti posti a fondamento della delibera, a partire dalla comunicazione al socio escluso degli addebiti mossi nei suoi confronti.
Nel giudizio di opposizione alla delibera di esclusione del socio resta preclusa l’indagine sull’opportunità della sanzione, riservata agli organi sociali, mentre è consentita l’interpretazione delle previsioni statutarie, anche alla luce dell’interesse sociale, per verificare la riconducibilità a esse del fatto contestato. Il giudice valuta a tal fine, soprattutto quando lo statuto indichi solo genericamente i comportamenti contrari all’interesse sociale, la rilevanza della lesione inferta dal socio all’interesse della società, perché la regola statutaria sottintende un criterio di proporzionalità tra gli effetti del comportamento addebitato e la risoluzione del rapporto sociale.
Il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse dall’amministratore determinino, oltre alla revoca del mandato e all’esercizio dell’azione di responsabilità, anche l’esclusione da socio per la violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell’ente.