La delibera assembleare che autorizza l’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. [di società cooperativa soggetta alle norme sulle società per azioni] deve individuare gli elementi costitutivi dell’azione sotto il profilo oggettivo e soggettivo; in mancanza, la delibera è generica e invalida, perché inidonea a esprimere la volontà compiutamente informata dei soci, e la domanda risarcitoria proposta dall’amministratore è inammissibile per difetto di legittimazione processuale.
È generica, e non autorizza validamente l’azione sociale di responsabilità contro un soggetto quale amministratore di fatto, la delibera assembleare che conferisca mandato per un’“eventuale” azione di responsabilità per maggiori costi ancora incerti nell’an e nel quantum, e dalla quale emerga soltanto la volontà di contestare a quel soggetto inadempimenti dell’incarico professionale conferitogli dalla società.
Anche nelle società cooperative soggette, ai sensi dell’art. 2519, comma 1, c.c., alle disposizioni sulle società per azioni, il giudice deve verificare preliminarmente l’esistenza della deliberazione assembleare che approvi l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, perché essa costituisce un presupposto, suscettibile di regolarizzazione ex tunc, che attiene alla legittimazione processuale della parte attrice. La sua assenza, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il giudicato interno, che si forma soltanto quando la decisione impugnata sia stata adottata dopo che la specifica questione abbia formato oggetto di discussione nel contraddittorio delle parti.