Il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. non può né essere impugnato dinanzi alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 739 c.p.c. né essere reclamato in altro modo, salva la facoltà degli interessati di chiederne la modifica o la revoca, anche per l’originaria insussistenza dei suoi presupposti, allo stesso presidente del Tribunale che lo abbia adottato ante causam o, una volta che il processo sia iniziato, al giudice procedente, e di farne valere l’eventuale illegittimità mediante l’impugnazione del provvedimento con il quale lo stesso giudice abbia definito il processo.