Nella deliberazione sull’esclusione di più soci [di una società consortile a responsabilità limitata], la posizione di conflitto di interessi che giustifica la non computabilità del voto va valutata singolarmente e caso per caso. La mera identità tipologica degli addebiti mossi ai diversi soci, e la loro contestazione unitaria da parte di questi, sono circostanze esterne inidonee a configurare un interesse unitario contrapposto a quello sociale e a privare simultaneamente del diritto di voto la maggioranza del capitale sociale; è pertanto invalida la delibera di esclusione assunta escludendo contestualmente dal voto tutti i soci interessati dalle esclusioni, quando lo statuto consente di non computare, di volta in volta, soltanto la quota del socio la cui esclusione è oggetto di deliberazione.
Sussiste il periculum in mora ai fini della sospensione della delibera di esclusione del socio quando vi è il rischio che, nelle more del giudizio di merito, si consolidino assetti sociali fondati su una delibera connotata da evidenti profili di invalidità e idonea a incidere sui diritti che il socio può esercitare nella compagine sociale. La permanenza della qualità di socio fino alla liquidazione della quota conferma il pregiudizio, perché la delibera di esclusione preclude con effetto immediato l’esercizio dei diritti amministrativi e incide direttamente sul governo della società.