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Corte d'appello di Napoli, 4 Novembre 2024

Pluralità di anomalie contabili, inattendibilità del bilancio e revoca dell’amministratore ex art. 2409 c.c.

Corte d'appello di Napoli, 4 Novembre 2024
Pluralità di anomalie contabili, inattendibilità del bilancio e revoca dell’amministratore ex art. 2409 c.c.

Ai fini dei provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c., la complessiva inattendibilità della contabilità sociale può desumersi dall’insieme di una pluralità di anomalie, valutate congiuntamente anziché singolarmente [quali corrispettivi per l’affidamento a terzi di attività accessorie sproporzionati rispetto ai ricavi dell’attività principale, un numero di dipendenti incompatibile con i servizi da assicurare, costi effettivamente sostenuti e non rilevati in bilancio]. La non genuinità dei dati di bilancio, che denota una gestione non trasparente della società, integra una grave irregolarità idonea a giustificare la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario.

Il requisito dell’attualità del pericolo sussiste quando i dati contabili inverosimili, quanto meno con riguardo ai ricavi, si ripetono anche negli esercizi successivi a quelli esaminati dall’ispettore, perché ciò lascia ritenere che l’irregolare gestione della contabilità sia tuttora in atto e possa continuare a cagionare danno alla società, non essendo possibile rilevare attraverso i bilanci e le scritture contabili la reale situazione economica della stessa.

Le risultanze dell’ispezione giudiziale fondate su documenti contabili non sono scalfite dalle critiche del consulente di parte basate esclusivamente sulla congruenza dei dati con statistiche relative a imprese dello stesso settore, di cui non si conoscono le caratteristiche. Grava sull’amministratore reclamante l’onere di allegare, ed eventualmente provare, le circostanze idonee a giustificare le anomalie rilevate [quali forme contrattuali alternative con cui sarebbero stati assicurati i servizi].

La domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 96, comma 1°, c.p.c. presuppone l’allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrare l’effettività del danno nell’an e nel quantum. La condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c., pur pronunciabile d’ufficio, presuppone l’accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, che va escluso quando il reclamante si sia limitato a contestare le risultanze dell’ispezione.

Data Sentenza: 04/11/2024
Carica: Presidente
Giudice: Caterina Molfino
Relatore: Giovanni Galasso
Registro: RVG 2016 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Marco Deiana
Marco Deiana

Professionista specializzato in corporate governance e diritto societario con esperienza nei settori bancario e pubblico. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Cagliari con tesi sulla causa dei contratti derivati, ha conseguito un Master di II livello in Diritto Penale d’Impresa presso la LUISS Guido Carli con tesi sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi nella governance bancaria. Ha inoltre completato un Master in Communication Skills presso la Bologna Business School e svolto attività di ricerca in Diritto privato comparato e dei mercati finanziari presso la Universidad Internacional de Andalucía.

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