Nel procedimento ex art. 2409 c.c. l’amministratore che abbia cessato dalla carica nel corso del giudizio di primo grado [per la nomina di un nuovo amministratore] conserva la legittimazione e l’interesse a proporre reclamo avverso il provvedimento che ne ha disposto la revoca, perché l’azione di responsabilità, promuovibile anche dall’amministratore giudiziario ai sensi del quinto comma della norma, può riguardare pure gli amministratori cessati, le cui gravi irregolarità restano oggetto di valutazione nel procedimento.
È legittimato a partecipare al giudizio di reclamo l’amministratore cessato dalla carica prima dell’instaurazione del procedimento ex art. 2409 c.c. che sia stato destinatario del provvedimento di revoca, anche quando il ricorrente abbia rinunciato al ricorso nei suoi confronti. È invece privo della qualità di litisconsorte necessario il soggetto la cui nomina ad amministratore sia stata sospesa in via cautelare prima della pronuncia reclamata, quando il tribunale non lo abbia revocato e il ricorrente non gli abbia addebitato gravi irregolarità.
Nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento ex art. 2409 c.c. la società è regolarmente rappresentata dall’amministratore giudiziario nominato dal tribunale, legittimato a far valere l’interesse dell’ente, che secondo le circostanze del caso può essere rivolto alla conferma o alla revoca dei provvedimenti adottati.
La nomina di un custode giudiziario delle quote pignorate lascia ferma la legittimazione del socio esecutato a proporre la denuncia ex art. 2409 c.c., poiché l’art. 2352, comma 6, c.c. consente al socio l’esercizio dei diritti diversi da quelli disciplinati dai commi precedenti; sussiste pertanto una legittimazione processuale congiunta del socio e del custode ad agire a tutela della società.
Integrano gravi irregolarità di gestione, idonee a recare danno alla società, la reiterata adozione di delibere assembleari [di approvazione del bilancio, di esclusione del socio, di nomina degli amministratori, di modifica statutaria] in violazione dei provvedimenti cautelari che avevano sospeso l’efficacia di precedenti delibere, la sistematica mancata convocazione di un socio e il trasferimento di quote fondato sul falso presupposto che la compagine sociale fosse composta dal solo cedente. Il danno potenziale per la società consiste nei costi necessari per rimuovere gli atti sociali invalidi e i loro effetti e nelle spese del contenzioso che ne deriva.
La situazione di stallo determinata dalla sospensione cautelare di tutte le delibere di nomina degli amministratori e dell’organo di controllo, che espone la società al rischio di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie all’esercizio dell’attività e di mancata approvazione dei bilanci, con possibile cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese, giustifica la nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 2409 c.c.
In sede di reclamo va eliminata, perché priva di utilità, la statuizione con cui il tribunale abbia disposto ai sensi dell’art. 2409 c.c. la revoca di amministratori già cessati dalla carica al momento della pronuncia.